Cronaca

Codacons Crema, auto usate:
l’odissea di una consumatrice

Fill-1

Si parla di crisi dell’automobile: auto che non si vendono e casa automobilistiche che licenziano. Solo che poi una volta che si riesce a vendere una macchina sarebbe il caso di venderla funzionante. Non come accaduto a una signora che ha acquistato una vettura nuova pagandola oltre 20mila euro con un corposo finanziamento.

Sin da subito l’auto ha iniziato ad avere problemi all’impianto elettrico e la donna è stata costretta a riportarla al venditore per la riparazione. Lì è iniziata la sua odissea. La macchina è ferma in officina da mesi e nessuno che sappia dire quando e se verrà riparata. Intanto il “tassametro” delle rate del finanziamento corre e la povera Signora si ritrova a dover pagare senza avere la disponibilità della vettura.

Sono entrati in azione, dunque, i legali del Codacons facendo presente al venditore i diritti della consumatrice e ottenendo finalmente un impegno alla riparazione della vettura entro un termine preciso.

Queste le parole di Codacons Crema: “La materia delle garanzie post-vendita è disciplinata dal Codice del Consumo, precisamente nella Parte IV, Titolo III, Capo I e Capo I-bis, agli artt. 128 e seguenti. La garanzia legale è sempre riconosciuta al consumatore e, pertanto, non può essere esclusa o limitata. Il venditore finale è considerato responsabile nei confronti del consumatore anche a causa di un difetto di conformità imputabile ad un passaggio precedente della medesima catena contrattuale distributiva. La garanzia legale ha durata di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene; in ogni caso, l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna. Attraverso questo strumento il consumatore in primo luogo ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene (c.d. rimedi primari) oppure, se ciò non è possibile, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari). Alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore (c.d. garanzia convenzionale o commerciale). Tale ulteriore garanzia ha le seguenti caratteristiche: è cumulativa (in quanto si aggiunge a quella legale); è facoltativa (nel senso che si lascia la facoltà al venditore o produttore di prevederla; una volta offerta, il venditore o il produttore resta vincolato ad essa); è libera per quanto concerne la durata e l’oggetto. In caso di finanziamento se il contratto di compravendita viene risolto si può ottenere anche la liberazione dal finanziamento e la restituzione delle rate”.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...