Cronaca

Doppio cognome ai nuovi nati: anche a Crema si può aggiungere quello materno

Con la sentenza n. 286 del 2016, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei figli all’attribuzione aggiuntiva del cognome materno. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma derivata dall’interpretazione sistematica delle disposizioni previste nel Codice civile (artt. 237, 262 e 299) e relative all’Ordinamento dello Stato Civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, ai genitori non coniugati e ai genitori adottivi – di comune accordo – di trasmettere ai figli anche il cognome materno al momento della nascita o dell’adozione.

La decisione si è concretizzata in una circolare applicativa diramata dal Ministero dell’Interno all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe e Demografici Associati; anche il Comune di Crema ha recepito la nuova disposizione, già applicabile su richiesta degli interessati.

“In attesa di una normativa organica, recepiamo immediatamente la circolare in materia di doppio cognome – dichiara il Sindaco Stefania Bonaldi – Riteniamo questo un traguardo di civiltà, in tema di diritti. In primo luogo perché permette all’Italia di avere le stesse norme che, da anni, esistono in altri paesi europei, come Francia, Germania e Inghilterra. Secondariamente perché, come già ci aveva rammentato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, impedire a una donna di trasmettere il proprio cognome viola il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Senza volerne fare una bandiera, riteniamo questo  un importante passo in avanti per sancire una eguaglianza sostanziale e una parità di genere sempre più effettiva. In tal senso auspichiamo anche che una più compiuta normativa statale possa rendere questo principio anche retroattivo. Creerebbe qualche problema alla burocrazia, ma una importante apertura in termini di cultura dei diritti e della parità”.

DOPPIO COGNOME: COME RICHIEDERLO
I genitori possono quindi decidere di comune accordo l’attribuzione di entrambi i cognomi (paterno e materno) al figlio, al momento della dichiarazione di nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune. La nuova disposizione vale solo per i cittadini italiani (il diritto al nome è regolato dalla legge nazionale della persona cui si riferisce – legge n.218/95) e per i bambini nati o adottati successivamente alla pubblicazione della sentenza, che non ha carattere retroattivo.
La circolare ministeriale ha permesso di rendere applicabile la sentenza impartendo le istruzioni di massima ai Comuni, cui dovrebbe seguire una normativa organica in materia che consenta di estendere tale possibilità anche ai figli già nati o già adottati.

REGISTRAZIONE IN OSPEDALE
Per motivi tecnici, la procedura informatica “ICARO”, che prevede di poter dichiarare la nascita in Ospedale e contemporaneamente ottenere l’assegnazione del codice fiscale e del pediatra di riferimento, non consente al momento di recepire tale dichiarazione. Regione Lombardia (ente competente in materia di sanità) si è già attivata per aggiornare il sistema di registrazione nascite “ICARO” presso le strutture ospedaliere territoriali. Nel frattempo, la registrazione del doppio cognome è possibile solo presso l’Ufficio Stato Civile del Comune, dove il sistema informatico già consente l’inserimento di più cognomi.

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