Cronaca

I carabinieri del Noe in Provincia
Sospetti sui rifiuti
per il sottofondo della nuova Paullese

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia si sono presentati venerdì mattina negli uffici del settore Ambiente della Provincia, in via Dante a Cremona, alla ricerca di documentazione. Obiettivo dei militari, le verifiche sul materiale destinato ai lavori per il tratto cremasco della Paullese. L’Arma bresciana, che si è recentemente occupata del caso Brebemi nell’inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti (scorie non trattate nel sottofondo stradale dell’autostrada in costruzione), si è attivata per l’acquisizione di documenti sull’opera del nostro territorio. In Consiglio provinciale due interrogazioni hanno posto l’attenzione proprio sul progetto, sui lavori e sul materiale per la Paullese.

La prima, firmata da Giuseppe Torchio, richiama le operazioni per il primo lotto Crema-Dovera. Si parla di “segnalazioni provenienti da utenti, lavoratori e tecnici che dichiarano di disporre di documentazione di supporto, anche a livello fotografico” e si considera una “dubbia legittimità, in base al capitolato e alla vigente normativa, di una variante in cosiddetta ‘diminuzione migliorativa’ dove si prevede che il materiale litoide pregiato, consistente in centinaia di migliaia di metri cubi, per un valore stimato in diversi milioni di euro, sia sostituito da materiale di recupero e di scarto (terra trattata e riciclata, di costo e valore sicuramente inferiore), laddove non si comprende quale possa essere il miglioramento funzionale dell’opera e quale, invece, il rischio per un’arteria di intenso traffico e classificata di ‘grande comunicazione’ e per la quale era stato previsto un capitolato d’appalto che contemplava il massimo di qualità e di durata dei materiali da utilizzare”. Torchio domanda alla Giunta quali siano le ragioni che hanno portato a questa variante “ove la materia del contendere non è il materiale previsto bensì quello concretamente utilizzato”. E chiede inoltre “se tali forniture abbiano riguardato, direttamente o indirettamente, per questi o per altri lavori appaltati nel nostro territorio provinciale, ditte riferite al gruppo Locatelli o altri coinvolti nelle recenti indagini ed azioni da parte della Magistrature”, “attraverso quali atti e in quali date le radicali modifiche sopra elencate siano state concordate con i progettisti dell’opera, e comunque quali relazioni siano intercorse con essi” e “se le modifiche introdotte con formula breve siano state discusse e concordate, per preventiva autorizzazione, con i Comuni e con gli altri Enti e soggetti competenti”.

La seconda interrogazione è invece di Andrea Virgilio ed Eugenio Vailati (Pd). Anche qui si fa riferimento al progetto e ai lavori per il primo lotto Crema-Dovera. Così i due consiglieri: a seguito di accesso agli atti “si sono rilevate, a nostro parere, forti incongruenze tra la gara indetta da questa Provincia nel 2008 e sfociata con l’assegnazione dell’appalto all’allora ditta Cosbau, il capitolato speciale d’appalto e gli effettivi lavori effettuati per la costruzione della suddetta strada da parte della ditta Carron, nel frattempo subentrata alla ditta assegnataria”. “La gara d’appalto per la costruzione della Paullese (giugno 2008) – scrivono – prevedeva che fossero utilizzati per la sovrastruttura stradale (massicciata – misto cementato – pavimentazione) e per il rilevato su cui poggia la sovrastruttura, esclusivamente materiali naturali di primo impiego (sabbia e ghiaia)”. Poi alcune precisazioni. “La ditta Cosbau, a seguito della gara di appalto dei lavori in oggetto, risultò la migliore offerente con un ribasso di oltre il 34% (gli inerti influivano sul ribasso nella misura di quasi il 10% sul totale a base di gara). Trattandosi di offerta anomala la Provincia chiese alla ditta Cosbau di comprovare, in aggiunta al preventivo del fornitore, la disponibilità dell’intero quantitativo di materiale necessario, la sua qualità, nonché i costi di trasporto e di posa in opera del materiale stesso. Sull’assegnazione alla ditta Cosbau, la seconda ditta classificata, fece ricorso al Tar di Brescia. Il Tar respinse il ricorso  in quanto sostenne e giustificò adeguati i prezzi unitari offerti, soprattutto in riferimento alla fornitura e posa dei materiali inerti (sabbia e ghiaia) sulla cui attendibilità si erano concentrati i motivi del ricorso della seconda classificata. Il capitolato speciale d’appalto che è parte integrante del contratto, per la costruzione della strada, impone l’utilizzo di materiale di primo impiego ed esclude categoricamente sia l’utilizzo di materiali inerti diversi da sabbia e ghiaia sia l’impiego di materiale di riciclaggio ed/o di recupero; Dopo l’inizio dei lavori, nel settembre 2010 l’Impresa Carron subentrò alla ditta Cosbau e assunse la titolarità del contratto di esecuzione dei lavori della Paullese e quindi anche il rispetto dei tempi di esecuzione in esso previsto”.

Nonostante quanto premesso – vanno avanti Virgilio e Vailati – la Giunta provinciale in data 11.5.2011 con propria delibera n.242 approvava una variante in diminuzione migliorativa (ai sensi dell’art.11 del D.M. n.145 del 19.4.2000) che autorizzava l’appaltatore ad utilizzare proprio quei materiali riciclati, non di primo impiego che la gara e il capitolato d’appalto vietavano, esentandolo dall’utilizzo di quei materiali pregiati, la cui qualità e prezzo erano stati oggetto di ricorso da parte del secondo classificato nella gara di appalto, e motivo per il Tar di Brescia di bocciatura dello stesso“. La richiesta al presidente Massimiliano Salini, da parte dei due consiglieri democratici, è di motivare l’approvazione di una variante che, si legge tra le altre cose, “appare peggiorativa per la qualità del manufatto“, “in base alla nostra valutazione, soddisfa esclusivamente gli interessi della ditta appaltatrice“, “riteniamo in contrasto (come in premessa) con le norme del Codice dei contratti Pubblici in quanto” e “ci consegna un progetto che non risponde a quello approvato dal decreto Via autorizzato dal Ministero dell’Ambiente

 

ECCO LE DUE INTERROGAZIONI COMPLETE

 

PROGETTO E COSTRUZIONE PAULLESE PRIMO LOTTO (CREMA-DOVERA)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

A seguito di accesso agli atti da parte dei Consiglieri del Gruppo PD, in merito alla costruzione del primo lotto della Paullese (Crema-Dovera), si sono rilevate, a nostro parere, forti incongruenze tra la gara indetta da questa Provincia nel 2008 e sfociata con l’assegnazione dell’appalto all’allora ditta COSBAU, il capitolato speciale d’appalto e gli effettivi lavori effettuati per la costruzione della suddetta strada da parte della ditta CARRON, nel frattempo subentrata alla ditta assegnataria.

A tal proposito per meglio chiarire quanto anticipato si precisa che:

– La gara d’appalto per la costruzione della Paullese (giugno 2008) prevedeva che fossero utilizzati per la sovrastruttura stradale (massicciata – misto cementato – pavimentazione) e per il rilevato su cui poggia la sovrastruttura, esclusivamente materiali naturali di primo impiego (sabbia e ghiaia);

– La ditta Cosbau, a seguito della gara di appalto dei lavori in oggetto,   risultò la migliore offerente con un ribasso di oltre il 34% (gli inerti influivano sul ribasso nella misura di quasi il 10% sul totale a base di gara);

– Trattandosi di offerta anomala la Provincia chiese alla ditta COSBAU di comprovare, in aggiunta al preventivo del fornitore, la disponibilità dell’intero quantitativo di materiale necessario, la sua qualità, nonché i costi di trasporto e di posa in opera del materiale stesso;

– Sull’assegnazione alla ditta Cosbau, la seconda ditta classificata, fece ricorso al TAR di Brescia. Il TAR respinse il ricorso  in quanto sostenne e giustificò adeguati i prezzi unitari offerti, soprattutto in riferimento alla fornitura e posa dei materiali inerti (sabbia e ghiaia) sulla cui attendibilità si erano concentrati i motivi del ricorso della seconda classificata;

– Il capitolato speciale d’appalto che è parte integrante del contratto, per la costruzione della strada, impone l’utilizzo di materiale di primo impiego ed esclude categoricamente sia l’utilizzo di materiali inerti diversi da sabbia e ghiaia sia l’impiego di materiale di riciclaggio ed/o di recupero;

– Dopo l’inizio dei lavori, nel settembre 2010 l’Impresa Carron subentrò alla ditta Cosbau e assunse la titolarità del contratto di esecuzione dei lavori della Paullese e quindi anche il rispetto dei tempi di esecuzione in esso previsto.

Nonostante quanto premesso, la Giunta Provinciale in data 11.5.2011 con propria delibera n.242 approvava una variante in diminuzione migliorativa  (ai sensi dell’art.11 del D.M. n.145 del 19.4.2000) che autorizzava l’appaltatore ad utilizzare proprio quei materiali riciclati, non di primo impiego che la  gara e il capitolato d’appalto vietavano, esentandolo dall’utilizzo di quei materiali pregiati, la cui qualità e prezzo erano stati oggetto di ricorso da parte del secondo classificato nella gara di appalto, e motivo per il TAR di Brescia di bocciatura dello stesso.

A  tal proposito si ricorda che:

– la variante è ammessa esclusivamente per il verificarsi di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e sia motivata da obiettive esigenze. Nel merito non si capisce quali siano le circostanze sopravvenute ed imprevedibili visto che il subentro di una impresa ad un’altra (in questo caso la Carron alla Cosbau) è una circostanza addirittura normata all’art.116 del Dlgs 163/2006, che tale subentro  è stato formalmente avvallato dalla Provincia e che l’impresa subentrante assumendo la titolarietà del contratto si assume anche il rispetto dei tempi di esecuzione;

– la variante non deve comportare modifiche sostanziali. E’ difficile pensare che  non vi siano variazioni sostanziali visto che pare essere stravolto sostanzialmente il progetto posto a base di gara e il contratto (le variazioni superano il 40% dell’importo di contratto);

– la variante deve comportare una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Il risparmio per la Provincia di Cremona è di € 13.057,14 pari cioè a 0,037% rispetto all’importo contrattuale. Si rileva che un eventuale ritardo anche di soli due giorni rispetto al termine di ultimazione dei lavori comporterebbe per la Provincia un beneficio ampiamente superiore a quello conseguibile alla variante migliorativa.

Ricordando inoltre che:

Non è dimostrato dal rapporto di validazione tecnica, che la variante sia effettivamente migliorativa rispetto a quella di progetto, poiché non sono state messe a confronto le prestazioni complessive (rilevato + sovrastruttura di progetto) con quelle proposte dall’appaltatore.

Infatti, a parte la violazione delle norme contrattuali, lo studio effettuato dall’ing.Berdini esamina solo la sovrastruttura stradale e non anche il rilevato su cui poggia la sovrastruttura, anch’esso modificato dalla variazione.

Lo studio risulta essere quindi parziale e fa temere che la variante sia anche peggiorativa in quanto a qualità e quindi a durata di vita della stessa  infrastruttura.

Tutto ciò premesso

Si chiede al Presidente di motivare  l’approvazione di una variante:

– che appare peggiorativa per la qualità del manufatto;

– che, in base alla nostra valutazione, soddisfa esclusivamente gli interessi della ditta appaltatrice: consentendole di utilizzare allo stesso prezzo materiali di qualità e prezzo inferiore; cedendole  gratuitamente il  fresato di proprietà provinciale;

– che riteniamo in contrasto (come in premessa) con le norme del Codice dei contratti Pubblici in quanto: comporta delle modifiche sostanziali al progetto posto a base d’asta e al contratto; non è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili; porta una irrilevante diminuzione dell’importo originario dei lavori;

– che ci consegna un progetto che non risponde a quello approvato dal decreto VIA autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, non solo perché è completamente cambiato il  progetto a seguito della variante ma anche perché sono variate le prescrizioni imposte dal decreto VIA quali l’eliminazione della pavimentazione fonoassorbente nell’abitato di Monte Cremasco.

Andrea Virgilio

Eugenio Vailati

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA “PAULLESE”

Richiamate le delibere di Giunta n.242 dell’11 maggio 2011 e n.448 del 4 ottobre 2011, S.P. CR Ex n.415 “Paullese” Ammodernamento tratto Crema-Spino d’Adda – lotto 1 “Crema-Dovera”, 1.a e 2.a proposta di variante in diminuzione migliorativa proposta dall’appaltatore (ai sensi dell’art.11 del D.M. n. 145 del 19.4.2000); richiamata altresì l’interrogazione a risposta scritta presentata nei giorni scorsi dai consiglieri Virgilio e Vailati;

a seguito di segnalazioni provenienti da utenti, lavoratori e tecnici che dichiarano di disporre di documentazione di supporto, anche a livello fotografico;

considerata la dubbia legittimità, in base al capitolato e alla vigente normativa, di una variante in cosiddetta “diminuzione migliorativa” dove si prevede che il materiale litoide pregiato, consistente in centinaia di migliaia di metri cubi, per un valore stimato in diversi milioni di euro, sia sostituito da materiale di recupero e di scarto (terra trattata e riciclata, di costo e valore sicuramente inferiore), laddove non si comprende quale possa essere il miglioramento funzionale dell’opera e quale, invece, il rischio per un’arteria di intenso traffico e classificata di “grande comunicazione” e per la quale era stato previsto un capitolato d’appalto che contemplava il massimo di qualità e di durata dei materiali da utilizzare;

verificato che sono intercorsi ben otto anni di tempo per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera (dal 2000 al 2008) da parte di Comuni, Regione, Ministero dell’Ambiente con prescrizioni pesanti a livello di varchi per gli attraversamenti degli animali selvatici, barriere per il contenimento del rumore, altre opere di mitigazione ambientale quali “boschi-filtro” etc, avallate dalla “Conferenza dei Servizi”;

atteso che le economie derivanti da questa variante, in luogo di una somma considerevole in relazione alla qualità difficilmente comparabile dei materiali sostituiti con quelli di pregio originariamente previsti, assommano a soli 55.000 euro, e che pertanto non sarebbe proibitivo per l’Amministrazione proseguire i lavori senza modificare le condizioni iniziali in quanto a parità di prezzo non parrebbe conveniente rischiare;

tenuto conto che nella seconda delle due delibere sopra citate si provvede alla sostituzione dei ponti, dei sottopassaggi e di altre opere, portando allo stravolgimento del progetto originario;

ricordando quanto avvenne, durante gli anni ’80, con la realizzazione della tangenziale di Crema, realizzata nella stagione di “tangentopoli”, in capo all’Anas e solo successivamente ceduta alla Provincia di Cremona, dove per ridurre i costi furono utilizzati scarti di acciaieria (scorie di altoforno) del bresciano in luogo del previsto materiale litoide di pregio, con le conseguenze tristemente note a tutti gli automobilisti, tamponate – per quanto possibile e con ulteriore forte aggravio di spesa di diversi milioni di euro – dalla precedente Giunta Provinciale con fondi propri di bilancio, impedendo investimenti necessari in altre aree della Provincia, comunque non risarcibili da parte degli esecutori materiali dell’opera, nel frattempo falliti o non più operativi;

considerati i rischi ricorrenti, come dalle cronache giudiziarie degli ultimi giorni che riguardano da vicino la nostra provincia, sulla realizzazione di sottofondi stradali con materiali illeciti o tossici da parte di aziende subappaltatrici;

si domanda alla Giunta provinciale

quali siano le effettive ragioni, da parte dell’Amministrazione e nell’esclusivo interesse degli utenti e dei cittadini cremonesi, che hanno portato a questa variante ove la materia del contendere non è il materiale previsto bensì quello concretamente utilizzato;

se tali forniture abbiano riguardato, direttamente o indirettamente, per questi o per altri lavori appaltati nel nostro territorio provinciale, ditte riferite al gruppo Locatelli o altri coinvolti nelle recenti indagini ed azioni da parte della Magistratura;

attraverso quali atti e in quali date le radicali modifiche sopra elencate siano state concordate con i progettisti dell’opera, e comunque quali relazioni siano intercorse con essi;

se le modifiche introdotte con formula breve siano state discusse e concordate, per preventiva autorizzazione, con i Comuni e con gli altri Enti e soggetti competenti in merito alla realizzazione di tali variazioni, in difformità dal progetto dagli stessi approvato in occasione della “Conferenza dei Servizi”.

Cremona, 2 dicembre 2011

Giuseppe Torchio
Lista civica provinciale

 

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